CAE – istituzione
Le soglie richieste affinché una società sia inclusa dalla Direttiva CAE, nel caso di una società con unità operative in almeno due Stati membri, sono le seguenti:
- almeno 1.000 dipendenti negli Stati membri
- e almeno 150 dipendenti in ciascuno di almeno due Stati membri.
La predisposizione di procedure e/o istituzioni richiede l’iniziativa della parte interessata. L’iniziatore può essere:
- la direzione centrale
- o almeno 100 dipendenti o rappresentanti dei lavoratori dipendenti di almeno due organizzazioni situate in almeno due Stati membri. Il numero di dipendenti di un paese non è specificato.
Il sindacato che avvia l’istituzione dei CAE dovrebbe accordarsi con almeno un’altra persona dipendente, ufficio od organizzazione di rappresentanza dei lavoratori dipendenti operante in un altro Stato membro oppure, in mancanza, con un’associazione dei lavoratori dipendenti. L’istituzione di un CAE può essere avviata anche da due o più imprese operanti nello stesso Stato membro, ma in questo caso la direzione centrale non è tenuta a collaborare.
Un’altra condizione è che i promotori coinvolgano almeno 100 dipendenti, attraverso il sindacato o direttamente. Questo numero deve includere dei dipendenti impiegati da almeno due aziende. Ciò significa che se vi sono più aziende o istituzioni e non tutti i dipendenti vogliono aderire all’iniziativa, non vi sono ostacoli all’istituzione di un comitato.
La Direttiva non specifica il contenuto dell’iniziativa, ma dovrebbe contenere l’intenzione di istituire un CAE, una richiesta di intervento da parte della direzione centrale e l’approvazione delle condizioni di cui sopra. La domanda deve essere indirizzata alla direzione centrale, alle imprese di gestione o ai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Le disposizioni internazionali relative alla compagnia e le sue regole interne determinano i rappresentanti responsabili della società. La struttura della società può essere disponibile nelle informazioni pubbliche sulla società. La richiesta può essere inoltrata alla direzione dell’azienda locale o alla sua filiale. In questo caso i destinatari dell’iniziativa dovranno inoltrare quanto prima la richiesta e tutte le informazioni sui promotori alla direzione centrale. La direzione centrale dovrà comunicare tali informazioni a tutte le società controllate e alle loro filiali, affinché possano aderire all’iniziativa, se lo desiderano.
I negoziati sull’istituzione dei CAE richiedono l’istituzione di un organo speciale di negoziazione. Spetta alla direzione centrale dell’azienda e all’organo speciale di negoziazione concordare sotto forma di accordo la forma esatta e la funzione del CAE nella loro azienda. Ad esempio, dovrebbero concordare quanto segue:
- Perimetro delle società che rientrano nei lavori del comitato;
- composizione del comitato (numero dei membri, distribuzione geografica tenendo conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei dipendenti in termini di professione, categorie di dipendenti, genere e mandato);
- funzioni e procedure per l’informazione e la consultazione del Comitato Aziendale Europeo e modalità di collegamento dell’informazione e della consultazione tra il Comitato Aziendale Europeo e gli organismi nazionali di rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
- luogo, periodicità e durata delle riunioni di CAE;
- se del caso, la composizione, la procedura di nomina, le cariche e le regole di funzionamento di qualsiasi commissione elettorale istituita all’interno del Comitato;
- risorse finanziarie e materiali assegnate dal datore di lavoro al Comitato Aziendale Europeo,
- data di efficacia e durata del contratto.
Domande di autovalutazione:
1. Quali criteri devono essere soddisfatti per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo in un’impresa transnazionale?
2. Cos’è un organo speciale di negoziazione?
3. Quali informazioni dovrebbero essere incluse in un accordo concluso da un organo speciale di negoziazione?