Principali attività dei CAE
Quando le decisioni aziendali vengono prese a livello sovranazionale, il sistema nazionale di informazione e consultazione non consente ai lavoratori dipendenti di diversi Stati membri di organizzare insieme le informazioni ed esprimere le proprie opinioni o preoccupazioni su queste questioni transnazionali. La legislazione dell’UE sui CAE mira a colmare il divario tra la natura sempre più transnazionale del processo decisionale nelle aziende e i diritti dei lavoratori dipendenti all’informazione e alla consultazione, definiti e limitati a livello nazionale. I CAE promuovono una comprensione comune delle sfide transnazionali affrontate dalle grandi aziende multinazionali e il coinvolgimento dei dipendenti nel processo decisionale, con l’obiettivo di scambiare informazioni sulle possibili soluzioni, facilitarne l’attuazione e aumentare l’impatto delle decisioni strategiche prese dal datore di lavoro.
Il loro potenziale dovrebbe essere sfruttato appieno nell’attuale contesto della doppia transizione digitale ed ecologica e della trasformazione industriale globale.
Definizione di “informazione“ e “consultazione“
Articolo 1 della Direttiva sui CAE
L’informazione e la consultazione dei collaboratori avviene al livello dirigenziale e di rappresentanza adeguato, a seconda dell’argomento trattato. A tal fine, la competenza del Comitato Aziendale Europeo e il perimetro della procedura di informazione e consultazione dei lavoratori dipendenti disciplinata dalla presente Direttiva saranno limitati alle questioni transnazionali.
Articolo 2 della Direttiva sui CAE
«Informazione», la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L’informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l’organo competente dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di di mensioni comunitarie.
«Consultazione», l’instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all’interno dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
Punto 22. del preambolo della Direttiva sui CAE
La definizione di “informazione” deve prendere in considerazione l’obiettivo di consentire ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti di condurre un controllo adeguato, il che significa che le informazioni devono essere fornite al momento opportuno, nel modo appropriato e con il contenuto appropriato, senza rallentare il processo decisionale nelle aziende.
Punto 23. del preambolo della Direttiva sui CAE
La definizione di “consultazione” deve avere in mente l’obiettivo di facilitare l’espressione di opinioni utili al processo decisionale, il che significa che le consultazioni devono svolgersi al momento opportuno, nel modo appropriato e con contenuti adeguati.
Ai lavoratori dipendenti e ai loro rappresentanti deve essere garantita l’informazione e la consultazione al livello di gestione e di rappresentanza adeguato, a seconda dell’argomento trattato. Per raggiungere questo obiettivo, la competenza e il perimetro di azione del Comitato Aziendale Europeo devono essere distinti dagli organi rappresentativi nazionali e devono essere limitati alle questioni transnazionali.
Nell’ambito delle loro funzioni, i membri dei CAE sono tenuti a riferire sull’attività svolta dei CAE ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti oppure, in mancanza di strutture adeguate, al personale nel suo insieme. (Vedasi la Direttiva sui CAE, punto 10.2). Non è sufficiente limitare l’obbligo di rendicontazione a una dichiarazione generale rilasciata congiuntamente dalla direzione e dal CAE dopo le riunioni del CAE. I membri del CAE non dovrebbero essere privati dell’opportunità di comunicare personalmente con i dipendenti che rappresentano, senza interferenze da parte della direzione. I rappresentanti dei dipendenti solitamente si avvalgono degli organismi nazionali di rappresentanza dei dipendenti per riferire a coloro che rappresentano.
La Direttiva sui CAE non è molto utile nel definire quali informazioni siano riservate e come vengano gestite. L’articolo 8 lascia agli Stati membri il compito di affrontare la questione. Il dialogo che si svolge all’interno dei CAE deve essere aperto e trasparente. La riservatezza deve coprire solo le informazioni esplicitamente e giustificatamente definite come tali. Trattare tutte le informazioni come riservate non è accettabile poiché impedirebbe ai membri dei CAE di adempiere ai propri compiti, innanzittutto nelle situazioni in cui comunicano con i dipendenti nazionali o con gli organi di rappresentanza dei dipendenti. Per evitare un uso improprio della classificazione delle informazioni come riservate, la direzione centrale deve fornire una spiegazione sul motivo per cui tali informazioni devono rimanere riservate e per quanto tempo. Tale obbligo (anche per gli esperti esterni) deve continuare ad applicarsi dopo la fine del mandato dei membri dei CAE, ma solo finché le informazioni rimangono riservate.
Domande di autovalutazione:
1. Come sono definite l’informazione e la consultazione nella Direttiva sui CAE?
2. Come garantire un processo di informazione e consultazione efficace?
3. In che modo la Direttiva sui CAE affronta le questioni relative alla riservatezza?